Sez. 3, Sentenza n. 961 del 25/11/2014 Ud. (dep. 13/01/2015) Rv. 261955 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO | Modifica dell'imputazione - Integrazione della norma incriminatrice violata e del presupposto della illiceità della condotta - Notifica all'imputato contumace ex art. 520 cod. proc. pen. - Necessità - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO
La rettifica in udienza del capo di imputazione operata dal P.M., consistente nella specificazione della norma incriminatrice violata, non chiaramente indicata, e del presupposto da cui scaturisce l'illiceità della condotta (nella specie, l'assenza di un permesso a costruire), costituisce modifica della contestazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc.pen., con conseguente necessità, a pena di nullità, della sospensione del dibattimento e della notifica all'imputato contumace dell'estratto del verbale ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)