Sez. 2, Sentenza n. 5222 del 10/09/1980 (Rv. 409060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - CONTUMACIA DEL LITISCONSORTE IN SECONDO GRADO- APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - CONTUMACIA DEL LITISCONSORTE IN SECONDO GRADO- APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Il principio secondo cui non sussiste per il giudice di appello la necessita di rimettere gli Atti al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario assente nel giudizio di primo grado, quando detto soggetto partecipando al giudizio di appello non abbia proposto domande o difese diverse da quelle del suo litisconsorte presente in causa, non puo trovare applicazione nell'ipotesi in cui il litisconsorte, chiamato soltanto nel giudizio di secondo grado, sia rimasto contumace. (Conf 391/74, mass n 368083).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)