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Sez. 2, Sentenza n. 391 del 11/02/1974 (Rv. 368083 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - LIMITI - DIFESA EGUALE AL LITISCONSORTE COSTITUITO - CONTUMACIA DEL LITISCONSORTE - NECESSITA DELLA RIMESSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368083-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - LIMITI - DIFESA EGUALE AL LITISCONSORTE COSTITUITO - CONTUMACIA DEL LITISCONSORTE - NECESSITA DELLA RIMESSIONE.*

Il principio giurisprudenziale, secondo cui non sussiste per il giudice di appello la necessita di rimettere gli Atti al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario assente nel giudizio di primo grado, quando detto soggetto partecipando al giudizio di appello non abbia proposto domande o difese diverse da quelle del suo litisconsorte presente in causa, non puo trovare applicazione nell'ipotesi in cui il litisconsorte, chiamato soltanto nel giudizio di secondo grado, sia rimasto contumace. (V 160'68, mass n 331014; 1145'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)