Sez. 1, Sentenza n. 3194 del 10/11/1971 (Rv. 354590 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - TERMINE - TERMINE ESSENZIALE - EFFETTI - TERMINE NON ESSENZIALE - INOSSERVANZA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVA LIBERATORIA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - APPLICABILITA DEI SUDDETTI PRINCIPI AGLI ENTI PUBBLICI CHE AGISCONO IURE PRIVATORUM - INDAGINE SULL'ILLEGITTIMITA DEL COMPORTAMENTO DELL'ENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - TERMINE - TERMINE ESSENZIALE - EFFETTI - TERMINE NON ESSENZIALE - INOSSERVANZA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVA LIBERATORIA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - APPLICABILITA DEI SUDDETTI PRINCIPI AGLI ENTI PUBBLICI CHE AGISCONO IURE PRIVATORUM - INDAGINE SULL'ILLEGITTIMITA DEL COMPORTAMENTO DELL'ENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In materia negoziale l'effetto piu rilevante del carattere essenziale di un termine e quello di non rendere possibile l'esecuzione tardiva (art 1457 cod civ); nel caso di inosservanza di termine non essenziale l'inadempiente potra evitare la condanna al risarcimento solo fornendo la prova che il ritardo e stato dovuto a causa a lui non imputabile (art 1218 cod civ). questi principi generali sono validi anche nei confronti di un ente pubblico allorche questi si trovi ad agire su un piano di diritto privato, senza che sia necessario da parte del giudice un'indagine sulla illegittimita del suo comportamento e, comunque, sulla colpevolezza del ritardo. Infatti la responsabilita dell'ente pubblico e stata sempre ammessa nel campo del diritto privato per l'inadempimento di obbligazioni volontariamente assunte o imposte tassativamente dalla legge senza rovesciamento dell'Onere della prova, ma con le sole limitazioni eventualmente poste dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)