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Sez. 1, Sentenza n. 384 del 17/01/1980 (Rv. 403766 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - LOCAZIONE TRA PRIVATO E PA - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA PA - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PA - DEDUZIONE DEL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DA PARTE DEL LOCATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403766-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - LOCAZIONE TRA PRIVATO E PA - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA PA - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PA - DEDUZIONE DEL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DA PARTE DEL LOCATORE - IRRILEVANZA.*

Qualora la pubblica amministrazione, per acquisire locali da destinarsi ad uffici, stipuli un contratto di locazione con il privato, e tale contratto sia pienamente operante per effetto di intervenuta approvazione, l'amministrazione medesima, per escludere la colposita del proprio inadempimento all'Obbligo di pagare il canone alle scadenze pattuite, e, quindi, per evitare la risoluzione del contratto e la corresponsione degli interessi moratori, non puo limitarsi ad invocare la mancata formazione del titolo di spesa, secondo le norme della contabilita dello stato, ma deve dedurre e dimostrare che il ritardo nella formazione di detto titolo dipenda da giustificate ragioni attinenti al relativo procedimento, e non dalla propria inerzia, fra tali ragioni non puo annoverarsi il fatto che il locatore sia a sua volta rimasto inadempiente all'Obbligo del versamento dell'imposta di registro, trattandosi di circostanza non ostativa al procedimento di liquidazione del debito dello stato, ne alla formazione del titolo di spesa. (V 391/79, mass n 396490; (V 3194/71, mass n 354590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 273, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 277, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 790 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)