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Sez. 1, Ordinanza n. 566 del 07/03/1977 Cc. (dep. 14/09/1977) Rv. 136656 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136656-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

La motivazione del provvedimento di cattura deve contemperare due esigenze ugualmente meritevoli di tutela: l'interesse dell'imputato, che deve essere posto in condizione di controllare la legittimita del provvedimento ai fini del ricorso per Cassazione, e l'interesse processuale alla salvaguardia del segreto istruttorio, espressamente richiamato dall'art 264 cod proc pen. ne consegue che l'Obbligo della motivazione, quanto agli indizi di colpevolezza, e pienamente soddisfatto mediante il semplice richiamo del tipo di elemento di prova acquisito dal giudice, anche senza specificazione della fonte, che puo essere taciuta perfino in Sede di interrogatorio se puo derivarne pregiudizio all'istruzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)