Sez. 5, Sentenza n. 8821 del 05/06/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170650 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - OPERATIVITÀ IN APPELLO - IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - OPERATIVITÀ IN APPELLO - IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
L'istituto della riunione dei procedimenti di cui all'art. 413 cod. proc. pen. opera, in virtù della norma prevista dall'art. 514 cod. proc. pen., anche nel giudizio di appello, ma non nel giudizio per Cassazione, neppure se la riunione è chiesta ai fini della applicazione della continuazione. Infatti, il provvedimento di riunione richiede valutazioni di opportunità riservate al giudice di merito, da un lato, e lo accertamento dell'unicità del disegno criminoso comporta un apprezzamento di fatto che esula dalla Competenza della Corte suprema, dall'altro. (V mass n 149039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)