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Sez. 2, Sentenza n. 5009 del 20/10/1980 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149039 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE - PREDIBATTIMENTO - RIUNIONE DI GIUDIZI - AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149039-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE - PREDIBATTIMENTO - RIUNIONE DI GIUDIZI - AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - PRECLUSIONE.*

La riunione dei giudizi, prevista dall'art 413 cod proc pen per il giudizio di primo grado ed applicabile in appello in base al riferimento compiuto dall'art 519 non puo essere disposta in Cassazione neppure ai fini della continuazione tra piu reati. Cio perche l'annullamento con rinvio, deciso a tali fini, non potrebbe essere operato se non sul sicuro presupposto di un nesso ideologico, inevitabilmente connesso ad un accertamento di fatto, interdetto alla suprema Corte. (Conf mass n 144806; (Conf mass n 144786; (Conf mass n 144706, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)