Sez. 1, Sentenza n. 22682 del 08/11/2010 (Rv. 615578 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Equa riparazione - Durata ragionevole del processo - Decorrenza nel processo penale - Informazione di garanzia notificata nel caso di perquisizione domiciliare - Rilevanza - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo penale, il "dies a quo" in relazione al quale valutare la durata del processo decorre dal momento in cui l'imputato ha conoscenza diretta dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti; ne consegue che qualora un soggetto abbia ricevuto informazione di garanzia in occasione di una perquisizione domiciliare ex art. 251 cod. proc. pen., da tale momento ha concreta notizia del reato per cui si procede nei suoi confronti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto della Corte di Appello che pur in presenza di informazione di garanzia notificata all'interessato al momento dell'esecuzione di una perquisizione domiciliare, aveva computato i termini per valutare la ragionevole durata del procedimento dalla richiesta di rinvio a giudizio).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)