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Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014 (Rv. 630565 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630565-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)