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Sez. 1, Sentenza n. 18598 del 07/07/2008 (Rv. 604460 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Inizio operazioni peritali - Comunicazione - Obbligatorietà - Successive operazioni - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604460-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)