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Sez. L, Sentenza n. 5928 del 05/11/1980 (Rv. 409720 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ATTI DISPOSTI DAL GIUDICE - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ADDOSSAMENTO AL LAVORATORE - ESCLUSIONE - SPESE ECCESSIVE O SUPERFLUE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 92 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409720-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ATTI DISPOSTI DAL GIUDICE - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ADDOSSAMENTO AL LAVORATORE - ESCLUSIONE - SPESE ECCESSIVE O SUPERFLUE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 92 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il lavoratore non e soggetto all'anticipazione delle spese per Atti disposti dal giudice (nella specie, consulenza tecnica d'ufficio), dovendo le stesse o essere addossate all'ente assicuratore o essere anticipate dall'erario a norma dell'art 10 della legge 11 agosto 1973 n 533, senza che il lavoratore sia costretto a chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato sicche, ove per un erronea applicazione dell'art 90 cod proc civ, tale anticipazione sia stata disposta, deve essere ordinata la restituzione del relativo importo. Pertanto, nei confronti del lavoratore, non puo trovare applicazione il disposto dell'art 92, comma primo, parte prima, cod proc civ che esclude dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, ne il disposto del secondo comma dello stesso art 92 circa la compensazione fra le parti delle stesse spese. (V 1360/76, mass n 380060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)