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Sez. L, Sentenza n. 482 del 23/01/1996 (Rv. 495535 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero del lavoratore soccombente ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Operatività ex Corte Cost. n. 134 del 1994 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992 - Spese di consulenza tecnica - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495535-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 134 del 1994) dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito con legge n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato - tra le spese giudiziali che, nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni (a meno che la pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria) vanno ricomprese anche quelle relative alla consulenza tecnica, necessarie per lo svolgimento di un'attività istruttoria rimessa non alla richiesta delle parti ma alla discrezionalità del giudice.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)