Sez. 2, Sentenza n. 8442 del 11/04/2006 (Rv. 586473 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Art. 17 d.l. n. 552 del 1972 - Esercizio della prelazione da parte del soggetto espropriato - Conseguenze - Obbligo dell'Amministrazione di stipulare l'atto di trasferimento del bene - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
L'esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario del bene espropriato previsto dall'art. 17 del d.l. n. 552 del 1972, convertito nella legge n. 734 del 1972 - in tema di provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto - comporta l'obbligo, a carico dell'amministrazione competente, di addivenire alla stipula del contratto di trasferimento del bene, non riservando la legge alcuno spazio di valutazione discrezionale, in capo all'ente pubblico, in ordine alla richiesta del privato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/10/1972 num. 552 art. 17 com. 2, Legge 02/12/1972 num. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)