Sez. 1, Sentenza n. 11719 del 13/05/2010 (Rv. 613135 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | d.l. n. 552 del 1972, conv. in legge n. 734 del 1972 - Provvidenze in favore delle popolazioni delle Marche colpite dal terremoto - Espropriazioni ed occupazioni - Legge n. 865 del 1971 - Applicabilità - Conseguenze - Acquisto della proprietà dei beni - Condizioni - Decreto di esproprio - Necessità - Accettazione dell'indennità - Diritto di prelazione sugli immobili ricostruiti o ristrutturati - Irrilevanza - Tardiva emissione del decreto - Trasformazione irreversibile dell'immobile - Effetti - Diritti del proprietario - Risarcimento del danno per occupazione acquisitiva - Indennità per occupazione legittima.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, l'occupazione e l'espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione dei relativi piani di risanamento e di restauro sono disciplinate dalla legge n. 865 del 1971, richiamata dall'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge n. 552 del 1972, convertito con modificazioni dalla legge n. 734 del 1972: pertanto, l'accettazione dell'indennità provvisoria offerta dall'espropriante e l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto dall'art. 17 del decreto-legge in favore dei proprietari per l'acquisto delle unità immobiliari ricostruite o ristrutturate non escludono, ai fini dell'acquisto della proprietà dei beni da parte dell'espropriante, la necessità del decreto di esproprio, la cui tardiva emissione, ove faccia seguito all'irreversibile trasformazione del bene, fa sorgere in favore del proprietario il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione acquisitiva, oltre alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/10/1972 num. 552 art. 13, Decreto Legge 06/10/1972 num. 552 art. 17, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 02/12/1972 num. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)