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Sez. 2, Sentenza n. 448 del 23/01/1982 (Rv. 418154 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - QUESTIONI NON ESAMINATE PERCHÉ RITENUTE ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO CON RICORSO INCIDENTALE - ONERE DELLA PARTE INTERAMENTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE - RICHIAMO DELLE MEDESIME QUESTIONI NELLE DIFESE IN APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418154-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - QUESTIONI NON ESAMINATE PERCHÉ RITENUTE ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO CON RICORSO INCIDENTALE - ONERE DELLA PARTE INTERAMENTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE - RICHIAMO DELLE MEDESIME QUESTIONI NELLE DIFESE IN APPELLO - NECESSITÀ.*

La parte interamente vittoriosa, pur non avendo l'Onere di appello incidentale per riproporre questioni non esaminate, perché ritenute assorbite dal giudice di primo grado, è tenuta, per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 346 cod. proc. civ., a richiamare le questioni medesime nelle proprie difese in appello tempestivamente e non nella comparsa conclusionale, tale proposizione potendo essere fatta al più tardi al momento della precisazione delle conclusioni. (Conf 4738/79, mass n 401309).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)