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Sez. 1, Sentenza n. 4738 del 07/09/1979 (Rv. 401309 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RIPROPOSTE SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - DECADENZA.*
Stato
decisa il 1979-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401309-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RIPROPOSTE SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - DECADENZA.*

Il giudice di appello non e tenuto ad esaminare eccezioni, gia proposte in primo grado, e riproposte in appello solo con la comparsa conclusionale, in quanto la riproposizione delle domande e delle eccezioni gia proposte in primo grado e non accolte, deve avvenire, al piu tardi, a norma dell'art 346 cod proc civ, sino al momento della precisazione delle conclusioni. (V 706/73, mass n 362885).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)