Sez. 1, Sentenza n. 4738 del 07/09/1979 (Rv. 401309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RIPROPOSTE SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - DECADENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RIPROPOSTE SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - DECADENZA.*
Il giudice di appello non e tenuto ad esaminare eccezioni, gia proposte in primo grado, e riproposte in appello solo con la comparsa conclusionale, in quanto la riproposizione delle domande e delle eccezioni gia proposte in primo grado e non accolte, deve avvenire, al piu tardi, a norma dell'art 346 cod proc civ, sino al momento della precisazione delle conclusioni. (V 706/73, mass n 362885).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)