Sez. L, Sentenza n. 3368 del 06/11/1974 (Rv. 371876 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - INDENNITA DI ANZIANITA - TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - INDENNITA DI ANZIANITA - TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Nei rapporti fra il Banco di Sicilia e i suoi dipendenti, al fine di valutare il trattamento piu favorevole della indennita di anzianita prevista dall'art 2120 cod civ, occorre avere riguardo al complesso degli emolumenti che alla cessazione del rapporto vengono corrisposti in base al regolamento dell' istituto, per esaminare se essi siano equivalenti a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. (V 3524'72, mass n 361464).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Contr. Coll. 11/02/1958 num. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)