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Sez. 2, Sentenza n. 3524 del 06/12/1972 (Rv. 361464 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - PENSIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - CUMULO - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361464-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - PENSIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - CUMULO - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE.*

Per stabilire se a favore degli impiegati del Banco di Sicilia sia consentito o meno il cumulo fra indennita di anzianita e pensione occorre, avendo presenti la lettera e le finalita - in relazione all'epoca di emanazione - dell'art 11, allegato T all'art 39 della legge 8 agosto 1895 n 486 (secondo cui le pensioni dei dipendenti del Banco vengono regolate dalle Disposizioni vigenti per gli impiegati dello stato) valutare, anzitutto, i trattamenti riservati alle due categorie di dipendenti, nel loro complesso, considerando, a tale scopo, le modalita e l'entita della pensione corrisposta, dall' ente, nonche l'eventuale concessione di un'anzianita convenzionale, per poi stabilire, in relazione al disposto dell'art 2129 cod civ, che rende applicabili le Disposizioni del codice ai dipendenti degli enti pubblici, salvo diversa disciplina legislativa, il rapporto fra la indennita di anzianita, che sarebbe spettata in base agli artt 2120 e 2121 cod civ ed il trattamento dovuto dall' ente, considerato ancora una volta nel suo complesso e nella sua entita effettiva.*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 11, Cod. Civ. art. 2123, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)