Sez. L - , Sentenza n. 16997 del 25/06/2019 (Rv. 654361 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITÀ | Eccedenze di personale - Disciplina ex art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 anteriormente alle modifiche disposte con l. n. 183 del 2011 - Applicabilità della procedura prevista dalla l. n. 223 del 1991 - Contenuto della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991 - Sindacato giudiziale - Limiti - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITÀ
In tema di procedura di mobilità collettiva, nella vigenza dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, di rinvio alla procedura prevista dalla l. n. 223 del 1991, trovano applicazione i medesimi principi affermati in relazione alle procedure di mobilità ed ai licenziamenti collettivi interessanti il personale delle imprese private; ne consegue che, ai fini della completezza della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della stessa l. n. 223 del 1991, il sindacato giudiziale va esercitato in una prospettiva «sostanzialistica», tenendo conto dei motivi della riduzione del personale, attribuendo rilievo solo a "maliziose elusioni" volte a fuorviare o a ledere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuito ai soggetti collettivi. (Nella specie, è stata ritenuta irrilevante la mancata formale indicazione dei motivi tecnici ed organizzativi per i quali non potevano essere riassorbiti gli esuberi, trattandosi di informazione già compresa nelle ragioni che avevano imposto il ridimensionamento della pianta organica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 16, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)