diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 23526 del 18/11/2016 (Rv. 641967 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Contenuto della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991 - Completezza - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641967-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamenti collettivi, la completezza della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991, deve essere valutata in relazione alle precedenti comunicazioni, ai confronti avvenuti con le organizzazioni sindacali, nonché ai motivi della riduzione del personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, sicché, ove il progetto imprenditoriale sia volto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale, al fine di diminuire il costo del lavoro, la comunicazione può essere limitata all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza quella degli uffici o reparti con eccedenza. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato la legittimità di un licenziamento collettivo dalla cui comunicazione di apertura risultava la sola indicazione del numero di lavoratori in esubero per ciascuna regione rispetto al numero degli occupati, senza la specificazione delle posizioni lavorative interessate).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)