Sez. 1, Sentenza n. 8463 del 11/07/1992 (Rv. 478151 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - In genere | Coniugi - Separazione personale - Autorizzazione ad interrompere la convivenza - Provvedimento del Presidente del Tribunale - Effetti - Comunione legale - Scioglimento - Ammissibilità - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - In genere
Lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ai sensi dell'art. 191 cod. civ., mentre non spiega effetti al riguardo il precedente provvedimento con cui il Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ. abbia autorizzato i coniugi ad interrompere la convivenza, atteso il carattere temporaneo e provvisorio del provvedimento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)