Sez. 1, Sentenza n. 11031 del 08/11/1997 (Rv. 509669 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Separazione personale tra coniugi - Procedimento in corso - Richiesta di scioglimento della comunione coniugale e di conseguente divisione precedente al passaggio in giudicato della decisione sulla separazione - Sentenza del giudice di merito contenente due pronunce in rapporto di alternatività condizionata - Prima pronuncia dichiarativa della inammissibilità della richiesta "de qua" per mancato passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione - Seconda pronuncia di rigetto nel merito della richiesta, subordinata alla non correttezza giuridica della pregiudiziale declaratoria di inammissibilità - Legittimità della decisione così articolata - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
La sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una domanda di scioglimento di una comunione coniugale (e di conseguente divisione), ne sancisca l'inammissibilità per mancato passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione personale e, nel contempo, la rigetti nel merito, consta, in realtà, del tutto legittimamente, di due distinte pronunce, poste, tra loro, in rapporto di alternatività condizionata, poiché la prima contiene una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, mentre la seconda si fonda sulla (implicita) condizione negativa della ipotetica non correttezza giuridica della precedente pronuncia pregiudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)