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Sez. 5, Ordinanza n. 1774 del 27/04/1971 Cc. (dep. 09/06/1971) Rv. 118427 - 01

PENA-ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - APPLICAZIONE DELL'INDULTO IN SEDE DI ESECUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118427-01

PENA-ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - APPLICAZIONE DELL'INDULTO IN SEDE DI ESECUZIONE - CONDIZIONI.*

L'omessa pronuncia da parte del giudice di merito circa l'applicazione di un decreto di indulto non puo costituire causa di nullita della sentenza e, quindi, motivo di ricorso per Cassazione, perche tale causa di Estinzione della pena puo essere fatta valere in Sede di esecuzione sempre che il giudice a quo non abbia rifiutato l'applicazione dell'indulto. (Conf 109934, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 594 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)