Sez. 4, Sentenza n. 1589 del 14/10/1968 Ud. (dep. 11/01/1969) Rv. 109934 - 01
PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) -DECLARATORIA DI IMPUGNAZIONE - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE -OMESSA APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE -NULLITA O RICORRIBILITA DELLA SENTENZA - NON SUSSISTONO - SEDE PER L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO.*
PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) -DECLARATORIA DI IMPUGNAZIONE - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE -OMESSA APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE -NULLITA O RICORRIBILITA DELLA SENTENZA - NON SUSSISTONO - SEDE PER L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO.*
L'omissione di pronunzia da parte del giudice di cognizione circa l'applicazione di un indulto non puo costituire di per se stessa una causa di nullita della sentenza e, correlativamente, un motivo di ricorso per Cassazione, potendo all'applicazione del condono procedersi in Sede di esecuzione. (Conf.104670, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)