Sez. 1, Sentenza n. 591 del 28/01/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207687 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Competenza - Appartiene al giudice che deliberò il provvedimento.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Alla la Corte d'appello che, in riforma della decisione del Tribunale, abbia applicato la misura di sorveglianza di P.S., appartiene la competenza a revocarla o sospenderla, trovando applicazione, "in subiecta materia", per analogia, i principi dettati dagli artt. 665 e 666 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)