Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 20/04/1970 (Rv. 346717 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE- CESSAZIONE DELLA CARICA PER SCADENZA DEL TERMINE - ESERCIZIO DEI POTERI - CONTINUAZIONE FINO ALLA SOSTITUZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE- CESSAZIONE DELLA CARICA PER SCADENZA DEL TERMINE - ESERCIZIO DEI POTERI - CONTINUAZIONE FINO ALLA SOSTITUZIONE.*
L'amministratore di un condominio, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall'art 1129 cod civ, continua ad esercitare i suoi poteri (compresi quello di agire in giudizio e di rappresentare in questo il condominio) sino a che non sia stato sostituito, con la nomina di altro amministratore, dall'assemblea dei condomini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)