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Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 20/04/1970 (Rv. 346717 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE- CESSAZIONE DELLA CARICA PER SCADENZA DEL TERMINE - ESERCIZIO DEI POTERI - CONTINUAZIONE FINO ALLA SOSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346717-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE- CESSAZIONE DELLA CARICA PER SCADENZA DEL TERMINE - ESERCIZIO DEI POTERI - CONTINUAZIONE FINO ALLA SOSTITUZIONE.*

L'amministratore di un condominio, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall'art 1129 cod civ, continua ad esercitare i suoi poteri (compresi quello di agire in giudizio e di rappresentare in questo il condominio) sino a che non sia stato sostituito, con la nomina di altro amministratore, dall'assemblea dei condomini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)