Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 21/12/1987 (Rv. 456591 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CESSAZIONE DALLA CARICA - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CESSAZIONE DALLA CARICA - IRRILEVANZA.*
L'amministratore di condominio, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 cod. civ. o perché dimissionario, continua ad esercitare i suoi poteri, compresa la rappresentanza del condominio in giudizio, fino a che non sia validamente sostituito con la nomina di altro amministratore da parte dell'assemblea dei condomini. (Conf 2214/76, mass n 381012; (Conf 572/76, mass n 379216; (Conf 1137/70, mass n 346717; (Conf 3727/68, mass n 337066).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)