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Sez. L, Sentenza n. 8797 del 08/10/1996 (Rv. 499992 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IN GENERE | Campania - Terremoto del novembre 1980 - Ordinanze "libere" del Commissario straordinario del Governo e del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Attribuzione in via temporanea ed eccezionale al Presidente della Giunta regionale dei poteri delle U.S.L. - Legittimità - Conseguenze - Spese per l'assistenza sanitaria - Titolarità passiva - Della Regione - Fattispecie relative alle quote di carovita spettanti ai medici ambulatoriali.
Stato
decisa il 1996-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499992-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IN GENERE

Le ordinanze 30 giugno 1981 n. 343 e 10 febbraio 1982 n. 12, con le quali, in mancanza della tempestiva entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali in Campania, prima il Commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata e quindi - cessato dalle funzioni il Commissario - il Ministro per il Coordinamento della protezione civile, derogando per il periodo dal 1 luglio 1981 al 31 maggio 1982, alla vigente legislazione in materia di assistenza sanitaria, hanno attribuito in via eccezionale e temporanea al Presidente della Giunta regionale della Campania (o dell'Assessore alla Sanità dal medesimo delegato) - al fine di assicurare l'assistenza sanitaria nelle zone terremotate - l'esercizio dei poteri che in materia sanitaria la legge riserva alle U.S.L., sono legittime, perché trovano idoneo fondamento giuridico nella legge 22 dicembre 1980 n. 874, che ha previsto il cosiddetto potere di "ordinanza libera" del Commissario e del Ministro suindicati, e non contrastano con i precetti costituzionali - atteso il carattere relativo della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa - e con in principi generali dell'ordinamento giuridico. Ne consegue che le spese per l'assistenza sanitaria (nella specie le quote di carovita spettanti ai medici ambulatoriali) afferenti al suddetto periodo giovano sulla Regione, passivamente legittimata rispetto alle pretese degli aventi diritto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 95, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)