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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21161 del 23/07/2021 (Rv. 661950 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Cessione di ramo d'azienda - Responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661950-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di responsabilità solidale del cessionario di un ramo di azienda per i debiti erariali ad esso inerenti, la disciplina di cui all'art.14 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile "ratione temporis" - secondo cui il cessionario, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, è responsabile in solido, entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo ancorché per violazioni anteriori - trova applicazione anche all'ipotesi di cessione di un ramo di azienda, atteso che il fondamento dell'istituto va individuato nella estensione al cessionario della responsabilità per i debiti inerenti ad un insieme di beni e rapporti giuridici il quale, pur non costituendo un autonomo complesso aziendale, è funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo dal complesso di cui fa parte, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)