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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14736 del 27/05/2021 (Rv. 661425 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Cartella esattoriale - Cessione di azienda - Notifica al cessionario senza previa escussione del cedente - Violazione del "beneficium excussionis" – Deducibilità quale vizio proprio della cartella – Esclusione – Ragioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661425-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del "beneficium excussionis" non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma "causa petendi" impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)