Sez. 1, Sentenza n. 9624 del 20/09/1993 (Rv. 483811 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili | Ad offerte private - Disposizioni del giudice delegato - Sospensione, revoca o modificazione - Ammissibilità - Limiti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili
Con riguardo alla vendita di beni mobili ad offerte private, prevista dall'art. 106 legge fall. e sottratta alle regole dell'aggiudicazione in esito ad incanto, le disposizioni del giudice delegato, che integrano provvedimenti analoghi a quelli resi dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., devono ritenersi suscettibili di sospensione, revoca o modificazione, anche per motivi di opportunità o convenienza (come quelli inerenti all'entità dell'offerta), fino a quando la vendita non risulti conclusa ed il prezzo versato, ancorché sia già intervenuta l'autorizzazione a vendere, da parte del giudice delegato, al curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)