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Sez. 1, Sentenza n. 7389 del 08/08/1997 (Rv. 506612 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Vendita di beni mobili mediante incanto - Aggiudicazione dei beni - Successiva sospensione della vendita e indizione di altra gara dopo il versamento del prezzo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506612-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il giudice delegato una volta che abbia disposto gara d'incanto per la vendita di beni mobili e, all'esito della stessa, abbia provveduto all'aggiudicazione del bene, non può disporre la sospensione della vendita e l'indizione di altra gara dopo che l'aggiudicatario abbia versato il prezzo, poiché ciò ha determinato il trasferimento del bene.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)