Sez. L, Sentenza n. 8809 del 10/08/1995 (Rv. 493641 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Proposizione di ulteriore istanza con riferimento alla stessa lite - Ammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È ammissibile una seconda (così come ogni ulteriore) istanza di regolamento di competenza proposta con riferimento alla stessa lite, in quanto, nonostante la statuizione della Corte di Cassazione, in sede di regolamento, determini una volta per tutte il giudice competente a conoscere della controversia, la nuova istanza di regolamento rappresenta l'unico rimedio esperibile avverso la sentenza che abbia pronunziato esclusivamente in ordine alla competenza (fattispecie in tema di riproposizione della domanda davanti al giudice ritenuto incompetente dalla Corte di cassazione in sede di regolamento, il quale dichiari la propria incompetenza per territorio anche rispetto alla causa reintrodotta "ex novo" davanti a lui).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)