Sez. 2, Sentenza n. 4071 del 14/06/1983 (Rv. 429032 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIPROPOSIZIONE "EX NOVO" DELLA DOMANDA DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIPROPOSIZIONE "EX NOVO" DELLA DOMANDA DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
È inammissibile la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza quando la causa, anziché essere riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente, sia instaurata ex novo dinanzi allo stesso con distinto atto introduttivo contenente una domanda nuova ed autonoma, del tutto diversa da quella formante oggetto del precedente giudizio, nel qual caso difetta la necessaria translatio iudicii dal giudice dichiaratosi incompetente a quello da lui indicato come competente. (V 1432/82, mass n 419262; (Conf 4784/82, mass n 422765).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)