Sez. 6, Sentenza n. 25152 del 03/04/2013 Ud. (dep. 07/06/2013) Rv. 256810 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIE PARTICOLARI | Guardie giurate - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Presupposti - Servizio di vigilanza e custodia di beni patrimoniali - Conseguenze - Minacce subite in relazione allo svolgimento attività estranee ai compiti d'istituto - Reato previsto dall'art. 336 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIE PARTICOLARI
Le guardie giurate, in quanto destinate alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio esclusivamente in relazione allo svolgimento di attività complementari a quelle istituzionalmente a loro affidate, con la conseguenza che non è configurabile il reato di cui all'art. 336 cod. pen. se ad esse sono rivolte minacce al di fuori dei loro compiti d'istituto. (Fattispecie in cui le guardie giurate erano intervenute dopo la fine di una rissa avvenuta all'esterno di un negozio per il quale svolgevano attività di vigilanza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 133, Legge 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)