Sez. 4, Sentenza n. 12502 del 30/10/1998 Ud. (dep. 30/11/1998) Rv. 212396 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Rigetto della richiesta da parte del gip - Controllo del giudice del dibattimento - Necessità di apposita istanza da parte dell'interessato - Mancanza - Deducibilità in appello - Esclusione - Intervenuta acquiescenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La possibilità, conseguente alla sentenza della Corte cost. del 22-31 gennaio 1992, n.23, di ottenere dal giudice del dibattimento la verifica circa la definibilità del processo allo stato degli atti, negata dal giudice delle indagini preliminari, presuppone la sollecitazione al riguardo da parte dell'interessato, non sussistendo un obbligo del giudice di attivare di ufficio un tale controllo. In caso contrario, la parte non può dolersi per la prima volta in appello della omessa concessione della riduzione di pena. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile l'appello volto ad ottenere la diminuente per la scelta del rito abbreviato rifiutato dal Gip, per essere stata tale richiesta avanzata solo tardivamente in appello senza previa sollecitazione in tal senso al Tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)