Sez. 1, Sentenza n. 4054 del 13/01/2004 Ud. (dep. 03/02/2004) Rv. 226924 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Rigetto da parte del g.i.p. della richiesta condizionata all'integrazione probatoria - Sindacato del giudice dibattimentale - Presupposto - Rinnovazione della richiesta da parte dell'imputato prima dell'apertura del dibattimento - Sussistenza - Riproposizione della richiesta per la prima volta in appello - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
In tema di rito abbreviato, qualora l'imputato non abbia riproposto prima dell'apertura del dibattimento la domanda di giudizio abbreviato condizionata, già respinta dal g.i.p., è preclusa - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio - la formulazione, per la prima volta, nel giudizio d'appello, della richiesta, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)