Sez. 3, Sentenza n. 274 del 26/09/1995 Ud. (dep. 12/01/1996) Rv. 203916 - 01
Sanità pubblica - In genere | Smaltimento dei rifiuti - Ecologia - Destinazione al riutilizzo dei residui della produzione - Esclusione della punibilità per le violazioni del DPR 10 settembre 1982 n. 915 ai sensi dell'art. 12 d.l. 7 gennaio 1995 n. 3 - Limiti - Necessità che la destinazione al riutilizzo, in presenza delle altre condizioni previste, sia effettiva, attuale ed oggettiva - Fattispecie in materia di residui della macellazione potenzialmente utilizzabili per la preparazione di mangimi animali.
Sanità pubblica - In genere
In tema di smaltimento dei rifiuti, perché il materiale di scarto possa essere considerato residuo e non rifiuto e perciò assoggettato al regime previsto dall'art. 12 del d.l. 7 gennaio 1995 n. 3, non convertito e ripetutamente reiterato, con la conseguente non punibilità dell'attività di stoccaggio, trattamento, recupero e riutilizzo dei residui effettuato in conformità del D.M. 26 gennaio 1990, occorre la destinazione attuale, effettiva ed oggettiva al reimpiego produttivo e non è sufficiente una mera idoneità del materiale a tale trattamento. (Fattispecie in tema di asserita destinazione al riutilizzo dei residui della macellazione potenzialmente riutilizzabili per la preparazione di mangimi per animali).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legge 07/01/1995 num. 3 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)