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Sez. 3, Sentenza n. 2731 del 26/11/1999 Ud. (dep. 07/03/2000) Rv. 215764 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Esonero dalla regolamentazione stabilita dal D.P.R. 915 del 1982 - Condizioni: destinazione al riutilizzo ed individuazione ex D.M. 5 settembre 1994 - Fattispecie in tema di fanghi di perforazione.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215764-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di smaltimento di rifiuti speciali, va precisato che i decreti legge susseguitisi a partire dal D.L. 9 novembre 1993 n. 443 sino al D.L. 6 giugno 1996 n. 462, nessuno dei quali è stato convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996 n. 575, ponevano precise condizioni alle quali subordinavano l'esonero dalla regolamentazione prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, e cioè sia la prova oggettiva ed effettiva della destinazione al riutilizzo di tutti i rifiuti considerati, solo in tal caso, come residui, sia la individuazione del residuo ai sensi del D.M. 5 settembre 1994. (Nella specie la Corte ha qualificato come residui i fanghi di perforazione in quanto l'allegato 3 al d. m. 5 settembre 1994, include, all'art. 8, i detriti di perforazione provenienti da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nella categoria dei residui).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)