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Sez. 1, Sentenza n. 8915 del 24/08/1993 (Rv. 483544 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Coniuge e figli legittimi del presunto genitore - Legittimazione ad intervenire nel processo - Ammissibilità - Qualità di litisconsorti necessari - Esclusione - Contrasto di tale disciplina con gli artt. 3, 20 e 30 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483544-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione

A norma del disposto del primo comma dell'art. 276 cod. civ. legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questo, i suoi eredi. Da ciò consegue che la posizione di altri soggetti, portatori di interessi patrimoniali e non patrimoniali contrari all'accertamento della filiazione, quali il coniuge ed i figli legittimi del presunto genitore, resta regolata dal secondo comma del richiamato art. 276 cod. civ., che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non anche quella ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari, senza che ciò comporti contrasto con i precetti degli artt. 3, 29 e 30 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)