Sez. 2, Sentenza n. 2538 del 17/03/1994 (Rv. 485760 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi | Pattuizione in ordine alla misura degli interessi moratori - Diritto all'ulteriore risarcimento ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Esclusione - Dilazione convenzionale del pagamento - Pattuizione di interessi compensativi per il primo periodo di dilazione - Diritto del creditore all'ulteriore risarcimento - Sussistenza.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi
La disposizione prevista nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. secondo la quale al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore non è dovuto l'ulteriore risarcimento se è stata convenuta la misura degli interessi moratori, configura la determinazione convenzionale degli interessi come una clausola penale, con funzione liquidativa e al tempo stesso limitativa del risarcimento, sicché riguarda, come emerge dalla chiara formulazione della norma, solo gli interessi moratori. Ne consegue che qualora le parti abbiano pattuito interessi compensativi per un primo periodo di dilazione convenzionale del pagamento, ciò non esclude il diritto all'ulteriore risarcimento al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)