Sez. L, Sentenza n. 2232 del 04/04/1980 (Rv. 405904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV - APPLICABILITA AI DIRIGENTI - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV - APPLICABILITA AI DIRIGENTI - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 2103 cod civ nella parte in cui sancisce il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente all'attivita svolta e il diritto alla promozione, si applica anche alla categoria dei dirigenti, senza cosi porsi in contrasto con l'art 3 cost dal momento che anche questa categoria, pur presentando caratteristiche peculiari e pur essendo oggetto di una particolare disciplina normativa, rientra fra quelle dei lavoratori subordinati e la suddetta norma denunciata agisce nella logica dell'art 36 cost e costituisce una Forma di attuazione del diritto al lavoro, garantito dalla Costituzione a favore di tutti i cittadini.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)