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Sez. L, Sentenza n. 3986 del 14/06/1986 (Rv. 446801 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DI DIRIGENTI.*
Stato
decisa il 1986-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446801-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DI DIRIGENTI.*

L'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), laddove sancisce il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente all'attività svolta ed il diritto dello stesso alla promozione alla relativa qualifica superiore, si applica anche ai lavoratori che esercitano di fatto le mansioni di dirigente, di grado più o meno elevato secondo le suddivisioni in cui la categoria dirigenziale può articolarsi, non essendovi ragioni giustificatrici di una minore tutela dei lavoratori che svolgono ai più alti livelli la collaborazione con l'imprenditore e della loro esclusione da una normativa generale, che è diretta a far conseguire al dipendente una posizione nell'impresa corrispondente al grado di professionalità delle mansioni esercitate. (V 530/84, mass n 432754; (V 7281/83, mass n 431877; (V 3922/83, mass n 428848; (V 2232/80, mass n 405904; (V 1381/78, mass n 390760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)