Sez. 6, Sentenza n. 15538 del 18/05/1989 Ud. (dep. 11/11/1989) Rv. 182500 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - IRROGAZIONE DI PENA PIÙ GRAVE - MANCANZA DI SPECIFICA RICHIESTA DEL P.M. - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - IRROGAZIONE DI PENA PIÙ GRAVE - MANCANZA DI SPECIFICA RICHIESTA DEL P.M. - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
L'effetto devolutivo dell'appello del pubblico ministero attribuisce al giudice di secondo grado pieni poteri non solo quanto alla definizione giuridica del fatto contestato, ma anche quanto all'applicazione della pena. Pertanto, qualora il giudice di appello ritenga realizzato un reato più grave di quello configurato dal giudice di primo grado, può irrogare la pena corrispondente anche in misura diversa e più grave di quella inflitta con la sentenza impugnata, indipendentemente dalla specifica richiesta del P.m. appellante. (Conf mass n 133959; (Conf mass n 124431).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)