Sez. 6, Sentenza n. 4962 del 19/02/1973 Ud. (dep. 22/06/1973) Rv. 124431 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE DEL PM - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - IRROGAZIONE DI PENA PIU GRAVE - MANCANZA DI SPECIFICA RICHIESTA DEL PM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE DEL PM - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - IRROGAZIONE DI PENA PIU GRAVE - MANCANZA DI SPECIFICA RICHIESTA DEL PM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
L'effetto devolutivo dell'appello principale o incidentale del PM attribuisce al giudice di secondo grado pieni poteri non solo quanto alla definizione giuridica del fatto contestato, ma anche quanto all'applicazione della pena. Pertanto, qualora il giudice di appello ritenga realizzato un reato piu grave di quello configurato dal giudice di primo grado, puo irrogare la pena corrispondente anche in misura diversa e piu grave di quella inflitta con la sentenza impugnata, indipendentemente dalla specifica richiesta del PM appellante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)