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Sez. 1, Sentenza n. 623 del 31/01/1986 (Rv. 444192 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO - IRRILEVANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - NEGAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA DA PARTE DELLA CORTE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444192-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO - IRRILEVANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - NEGAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA DA PARTE DELLA CORTE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

La Corte d'appello, adita in unico grado con domanda di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non può negare la propria Competenza, contemplata da detta norma, sotto il profilo della irrilevanza del decreto di espropriazione, perché intervenuto dopo l'Estinzione del diritto di proprietà dell'opponente a seguito dell'irreversibile acquisizione del bene illegittimamente occupato, e della conseguente esperibilità della sola Azione risarcitoria, atteso che, anche al fine della Determinazione della Competenza, il giudice, se ha il potere-dovere di interpretare il contenuto della pretesa avanzata, per darle l'esatta qualificazione giuridica, non può sostituire all'Azione espressamente proposta un'Azione diversa per "petitum" e per "causa petendi". (V 5312/83, mass n 430219).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)