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Sez. 3, Ordinanza n. 15341 del 12/07/2011 (Rv. 619154 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Decreto ex art. 611 cod. proc. civ. - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Sentenza d'inammissibilità - Ricorso per cassazione - Limitazione dei motivi all'erronea identificazione del mezzo d'impugnazione - Omessa indicazione delle ragioni dell'opposizione - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619154-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell'esecuzione che, investito di un'opposizione avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 611 cod. proc. civ., l'abbia dichiarata inammissibile nell'erroneo presupposto che esso, anziché nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fosse impugnabile con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., qualora non indichi le ragioni che erano state poste a base dell'opposizione, limitandosi a censurare l'erronea individuazione del rimedio, deve ritenersi inammissibile perché non pone la Corte di cassazione nella condizione di esercitare il potere di decidere nel merito ove ne ricorrano i presupposti, cioé non siano necessari accertamenti di fatto per valutare le ragioni dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)