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Sez. 3, Sentenza n. 24260 del 30/11/2010 (Rv. 614892 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE | Provvedimento di liquidazione delle spese del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Erronea pronuncia nella forma dell'ordinanza - Irrilevanza - Rimedio esperibile - Opposizione a decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614892-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE

Per stabilire quale sia il mezzo d'impugnazione appropriato avverso un provvedimento giurisdizionale occorre avere riguardo alla sua sostanza, e non alla sua forma. Ne consegue che il provvedimento, impropriamente definito "ordinanza", col quale il giudice dell'esecuzione liquidi le spese del procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, è soggetto ad opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., e non a ricorso per cassazione, in quanto le suddette spese debbono essere liquidate, ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., con la forma del decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)