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Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 10/05/1995 Cc. (dep. 19/07/1995) Rv. 202594 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità | In materia di libertà personale - Questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202594-01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., laddove prevede, per il caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso in materia di libertà personale, la condanna della parte privata al pagamento di una pena pecuniaria: tale sanzione non limita, nei casi consentiti, il ricorso, ma introduce semplicemente una remora alla presentazione di impugnazioni manifestamente infondate o che comunque non possono essere consentite perché dall'origine inammissibili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)